Pagina 1 di 1

Nuovo art. 416/ter: insufficiente e inapplicabile

MessaggioInviato: 19/04/2014, 17:12
da vincenzo vanda
Il nuovo art. 416/ter c.p. è insufficiente e, in concreto, difficilmente applicabile.
Insufficiente perchè esclude, dalla fattispecie del reato, l'ipotesi in cui i voti promessi siano solo quelli che tutti gli aderenti ad "associazioni di tipo mafioso" (che non sono pochi), e le persone ad essi strettamente e volontariamente collegate, sono disposti spontaneamente a dare in cambio di denaro o altra utilità.
Infatti l'art. 416/ter prevede la pena solo per il caso in cui i voti promessi siano procurati "mediante le modalità di cui al 3° comma dell'art. 416/bis" e cioè quando i voti siano frutto non spontaneo, bensì ottenuti avvalendosi di quelle modalità che le associazioni di tipo mafioso usano per ottenere controllo di attività economiche, concessioni, appalti ecc... attraverso la "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".
Dunque, costituisce reato solo la promessa di voti che potranno essere ottenuti attraverso l'intimidazione: provenienti da coloro che sono oggetto di intimidazione mafiosa, non dai mafiosi.
Questa limitazione, se voluta sarebbe frutto di assurdi equilibri politici. Preferiamo ritenere che sia frutto di improvvisazione e mancata professionalità.
Certo è che la limitazione rende, anche, ben poco operativa persino l'ipotesi di condanna prevista. Infatti pone a carico dell'accusa l'onere di provare che i voti promessi siano quelli provenienti dagli "intimiditi" e non dagli "intimidatori". Circostanza di fatto ben difficile da provare e certamente non presumibile, essendo evidentemente presumibile, piuttosto, che i voti promessi siano proprio quelli dei mafiosi.